Arbitro Bancario Finanzario per le controversie bancarie

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Da settembre, sarà disponibile una nuova figura professionale: l’Arbitro Bancario Finanzario. Si tratta di un giudiche che avrà specifico compito di regolare le controversie tra cliente e intermediario bancario.

Quale compiti avrà. L’ABF (Arbitro Bancario Finanzario) avrà il compito di esaminare tutte le controversie nate dopo il 1° gennaio 2007 legate all’accertamento di diritti, obblighi, facoltà e, più propriamente, all’ execution only (mera esecuzione di ordini) dei contratti bancari [conti correnti, mutui, carte di credito, bonifici transfrontalieri, depositi, leasing, factoring (solo con riguardo a tassi e condizioni), credito al consumo ecc.], nonchè su richieste di restituzione di danaro non superiori a 100 mila euro.

Di cosa non si occuperà. Non rientrano nelle competenze dell’ABF i servizi d’investimento dall’art. 23 Tuf, le questioni attinenti a beni materiali o servizi diversi da quelli finanziari e bancari e altre eventuali controversie già esposte all’autorità giudiziaria.

Come si può contattare. Bisogna recarsi nella sede di Bankitalia per recuperare la documentazione necessaria per presentare l’istanza, nella medesima banca. Successivamente, informate la vostra banca del ricorso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’ABF non sostituirà il giudice ordinario, ma si affiancherà a questo. Inoltre, entro e non oltre sei mesi dalla data di istanza, l’ABF dovrà pronunciarsi. Per ulteriori informazioni, si faccia riferimento a questo file PDF.

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